Statuto

 

Statuto 2008

Il presente Statuto è entrato in vigore il 9 Maggio 2008 e sostituisce completamente quello precedente, disponibile per il download in fondo alla pagina.

Art. 1 Costituzione

È costituita la libera Associazione denominata LISTA CIVICA UNITI PER POGGIO.

L'Associazione ha durata di venti anni e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

La sede viene stabilita dal Consiglio Direttivo.

Art. 2 Finalità

La libera Associazione non ha fini di lucro.

Essa si propone lo sviluppo economico e Sociale della comunità poggese attraverso l’impegno nelle istituzioni comunali del suo territorio, nel quadro delle realtà provinciale, regionale e nazionale.

A tal fine promuove attività di natura culturale e politica, intrattiene rapporti, sulla base del reciproco riconoscimento, con partiti politici, organizzazioni sindacali e di categoria, asSociazioni ed enti istituzionali; partecipa con proprie liste di candidati alle elezioni amministrative comunali.

Art. 3 Soci. Generalità.

II numero dei Soci è illimitato. Possono essere Soci tutte le persone maggiorenni, avenri diritto al voto, di ambo i sessi aventi scopi non contrastanti con le finalità del movimento.

Art. 4 Soci. Procedura di iscrizione.

Chi desidera diventare Socio deve presentare domanda scritta al Presidente dell’Associazione nella quale specificare:

1)      i dati anagrafici;

2)      l'accettazione dello statuto e di tutte le norme in esso contenute;

3)      eventuali attività di natura dirigenziale, all'interno di partiti politici ed /o asSociazioni ad essi collegate, prestate nell'ultimo quinquennio;

4)      il suo consenso al trattamento dei dati personali nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari dell’Associazione e limitata al periodo di validità dell’iscrizione.

La candidatura a Socio, così formulata, dovrà essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Direttivo che dovrà decidere in merito entro 30 (trenta) giorni dalla data della domanda. Il candidato diverrà ufficialmente Socio dell’Associazione, acquisendone i diritti e i doveri statutari, solo dopo l'accettazione della sua domanda.

Art. 5 Soci. Diritti e doveri.

II Socio dovrà:

1)      versare la quota di adesione fissata dal Consiglio Direttivo;

2)      sottostare ai vari impegni derivanti dal rapporto Sociale;

3)      osservare lo statuto, il regolamento interno, le delibere prese dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo.

Il Socio può partecipare alle riunioni dell'Assemblea, ed ivi esercitare i diritti elettorali attivi e passivi (diritto di voto, di candidatura alle cariche Sociali, e/o alle liste per le elezioni amministrative comunali).

In occasione di elezioni amministrative, i Soci che, al di fuori dell'Associazione, hanno ricoperto, nel quinquennio immediatamente precedente la data di dette elezioni, cariche dirigenziali in partiti politici o in asSociazioni ad essi collegate, o hanno rappresentato quei partiti, come Consigliere o Assessore, in Consigli o Giunte comunali, provinciali o regionali, potranno candidarsi nella lista dell'Associazione per le elezioni comunali, purché la loro candidatura sia approvata dall'Assemblea dei Soci col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Il Socio decade automaticamente se non paga la quota Sociale.

In tutti gli organi dell’Associazione è garantita ai Soci la pari opportunità di candidatura tra i due sessi.

Ciascun Socio, purché in regola con la corresponsione della quota Associativa, ha diritto ad un voto e nell'Assemblea può farsi rappresentare da un altro Socio mediante delega scritta e potrà rappresentare, a sua volta, non più di due Soci.

Art. 6 Soci. Recesso ed esclusione

La qualità di associato non è trasmissibile.

L’associato può sempre recedere dall’Associazione.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Presidente e ha effetto con la presa d’atto del Consiglio Direttivo.

L’esclusione d’un associato può avvenire per gravi motivi qualora il Socio:

1)      non ottemperi alle disposizioni del presente statuto e dei relativi regolamenti, oppure alle deliberazioni prese dagli organi Sociali competenti;

2)      in qualunque modo danneggi materialmente o moralmente l’Associazione;

3)      svolga attività in contrasto o concorrenti con quella dell’Associazione;

4)    senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l’Associazione.

Il Socio che incorrerà nei motivi di cui sopra sarà deferito dal Consiglio Direttivo al Collegio dei Probiviri; quest'ultimo dovrà comunicare al Consiglio Direttivo la propria decisione per iscritto entro un periodo di 30 giorni.

L’associato può comunque ricorrere contro il parere del Consiglio Direttivo chiedendo la convocazione dell’Assemblea dei Soci secondo le modalità previste dall’art. 9 comma 3 del presente statuto.

Gli Associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono richiedere la restituzione delle quote e/o dei contributi versati.

Art 7 Organi dell’Associazione

Gli organi Sociali sono i seguenti:

a)      L'Assemblea dei Soci

b)      II Consiglio Direttivo

c)      II Presidente

d)      II Collegio dei Revisori dei Conti e Probiviri.

Art. 8 Assemblea dei Soci. Attribuzioni.

Sono attribuzioni dell’Assemblea dei Soci:

  • deliberare sulle direttive da seguirsi nello svolgimento dell’attività dell’Associazione;
  • deliberare sul conto consuntivo e preventivo;
  • eleggere o sfiduciare i componenti del Consiglio Direttivo, del Consiglio dei Revisori dei Conti e quello dei Probiviri;
  • designare i candidati da presentare alle elezioni amministrative comunali;
  • nominare eventuali Soci onorari;
  • deliberare sulle modifiche allo Statuto;
  • prorogare i termini di durata dell’Associazione;
  • deliberare lo scioglimento dell’Associazione e decidere sulla destinazione del patrimonio;
  • deliberare l’adesione ad Organismi sovra/intercomunali, la cui azione possa tornare utile all’Associazione ed ai Soci;
  • deliberare sull’esclusione dell’associato, se non per gravi motivi, in caso di suo ricorso;
  • esercitare ogni altra funzione che lo Statuto non attribuisca ad altro organo dell'Associazione;
  • approvare le candidature di Soci, della fattispecie di cui all'Art. 5 comma 3, nelle liste elettorali dell'Associazione in caso di elezioni amministrative.

Art. 9 Assemblea dei Soci. Funzionamento

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l’anno, entro il 30 maggio, per approvare la relazione politica dell’Associazione, il bilancio consuntivo relativo alla precedente gestione e il bilancio preventivo.

L’Assemblea può essere inoltre convocata dal Presidente ogni qual volta se ne ravvisi la necessità.

Il Presidente deve inoltre convocare l’Assemblea quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli Associati. In questo ultimo caso se il Presidente non vi provveda entro 30 giorni dalla richiesta scritta, la convocazione sarà disposta dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea è convocata mediante avviso da spedire a tutti i Soci almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, e mediante affissione di un manifesto presso le bacheche dell’Associazione. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora di prima e seconda convocazione, il luogo di riunione e l'ordine del giorno contenente gli argomenti in discussione.

L’Assemblea è valida in prima convocazione quando interviene o è rappresentata almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione l’Assemblea può avere luogo nello stesso giorno della prima ed è valida qualunque sia il numero dei presenti salvo i casi di cui al comma successivo.

Per deliberare la proroga dei termini termini o lo scioglimento dell’Associazione il quorum di validità è elevato ai ¾ (tre quarti) degli Associati. Le deliberazioni debbono essere assunte con la maggioranza di almeno i 2/3 (due terzi) dei presenti.

L'Assemblea può essere convocata anche in località diversa dalla sede Sociale, purché nell’ambito del territorio comunale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione oppure, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, oppure da un membro del Consiglio Direttivo.

Della riunione Assembleare è redatto, in apposito registro, il verbale, il quale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario di Assemblea nominato dal Presidente stesso.

Le decisioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza semplice (50% + 1 dei presenti votanti) salvo i casi previsti dal presente articolo e dall'art. 18.

Di norma le votazioni saranno palesi, per alzata di mano; segrete nel caso si decida sulle singole persone.

Nelle votazioni di approvazione del bilancio i componenti del Consiglio Direttivo dovranno astenersi.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i Soci, anche se non intervenuti.

Art. 10 Consiglio Direttivo. Composizione.

Il Consiglio Direttivo è composto da 10 a 20 membri eletti tra i Soci dell’Assemblea; di questi sarà riservato un posto per un rappresentante di ognuna delle 4 frazioni ed essi avranno priorità di assegnazione, rispetto ai rappresentanti del capoluogo, anche se con un numero inferiore di preferenze espresse dalle votazioni.

I Consiglieri del Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo nella prima riunione elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario Organizzativo.

La firma e la rappresentanza Sociale sono affidate anche in giudizio, al Presidente; in caso di sua assenza tali mansioni spettano al Vice Presidente.

Il Segretario Organizzativo è l’unico depositario della conservazione e trattamento dei dati personali dei Soci in relazione alle norme legislative tempo per tempo vigenti. I dati potranno essere utilizzati dall’Associazione per i soli fini istituzionali limitatamente al periodo di validità dell’iscrizione dei Soci.

Art. 11 Consiglio Direttivo. Attribuzioni

II Consiglio Direttivo provvede all'ammini­strazione dell'Associazione nei limiti del presente statuto e più particolarmente esso può deliberare su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto Sociale, fatta eccezione di quelli che sono di competenza dell'Assemblea. Inoltre:

  • cura l'esecuzione di tutti i deliberati dell'Assemblea;
  • redige e propone all'Assemblea i regolamenti esecutivi relativi all'applicazione del presente statuto;
  • sviluppa  le attività Sociali secondo le deliberazioni dell'Assemblea;
  • redige, tramite il Tesoriere, i bilanci e le relazioni annuali;
  • gestisce e amministra l’Associazione nei limiti consentiti dai bilanci preventivi approvati dall’Assemblea dei Soci;
  • decide annualmente la quota di adesione all’Associazione;
  • nomina commissioni o conferenze di studio e/o approfondimento e/o indirizzo;
  • delibera, entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione delle domande di iscrizione all'Associazione di candidati Soci, circa la loro accettazione e ne comunica l'esito ai richiedenti, tramite il Presidente;
  • qualora ricorrano i presupposti per l’esclusione di un Socio provvede per iscritto al suo deferimento ai Probiviri;
  • provvede ad assumere le decisioni conseguenti, entro un periodo di 30 giorni dal ricevimento per iscritto della valutazione dei Probiviri.
  • propone all’Assemblea dei Soci eventuali modifiche allo statuto.

Art. 12 Consiglio Direttivo. Funzionamento

II Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno; è convocato dal Presidente tutte le volte che lo riterrà necessario oppure su domanda motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri o dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Alle sedute del Consiglio i componenti del Collegio dei Revisori dei conti e dei Probiviri hanno diritto di presenza ma non di voto.

La convocazione è fatta a mezzo telefono o posta elettronica almeno 3 giorni prima di quello fissato per la riunione.

Le riunioni sono valide solo con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri eletti

Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio. Nelle deliberazioni palesi, a parità di voto, prevale il voto del Presidente; nelle votazioni a scrutinio segreto la parità comporta la ripetizione della votazione stessa.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, manchi a tre sedute consecutive del Consiglio, decade dalla carica. Subentrano ai Consiglieri dimissionari o decaduti i primi dei non eletti dall'Assemblea elettiva.

Nel caso che il numero dei Consiglieri del Direttivo scenda al di sotto della metà dei componenti eletti, il Consiglio stesso decade. Intal caso il Presidente deve convocare l’Assemblea dei Soci entro un periodo di 30 giorni per il rinnovo del Consiglio.

Art 13 Il Presidente

II  Presidente rappresenta l'Associazione e ne ha la firma Sociale.

Convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento del Presidente ne esercita le funzioni il Vice Presidente.

Art 14 Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri. Composizione

II Collegio dei Probiviri si identifica con il Collegio dei Revisori dei Conti.

II Collegio è composto da tre membri effettivi eletti tra i Soci dall'Assemblea e dura in carica tre anni: il membro più votato si identifica con il Presidente del Collegio stesso.

Art 15 Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri. Attribuzioni.

Il Collegio deve:

1)      vigilare sull'esatta osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni Sociali;

2)      procedere collegialmente almeno una volta all'anno o ogni qualvolta sia ritenuto opportuno a verifiche ed accertamenti redigendo una relazione per l'Assemblea;

3)      vigilare che le scritture contabili e le registrazioni sui libri Sociali siano tenute regolarmente;

4)      esaminare i bilanci che debbono pervenire ai tre membri del Collegio almeno 10 giorni prima dell’avviso di convocazione dell’Assemblea di presentazione del Bilancio consuntivo;

5)      convocare l'Assemblea qualora non vi provveda il Presidente;

6)      pronunciarsi sulle controversie relative all’interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti;

7)      intervenire per comporre amichevolmente eventuali vertenze fra i Soci;

8)      pronunciarsi entro un periodo di 30 giorni, su richiesta del Consiglio Direttivo (art. 11), in merito al deferimento dei Soci, in base ai criteri stabiliti dall’art. 6 comma 3.

Ogni intervento del Collegio deve essere illustrato e motivato in una relazione scritta firmata dai tre componenti e conservata unitamente ai documenti ufficiali dell’Associazione.

Ogni decisione del Collegio è definitiva ed inappellabile se non è diversamente disposto.

Art. 16 Patrimonio

II patrimonio Sociale è composto dai fondi in denaro accantonati e da eventuali beni mobili ed immobili.

Art. 17 Bilancio Sociale

L'esercizio Sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvederà alla redazione del relativo bilancio Sociale consuntivo ed a quello preventivo per l'esercizio successivo.

Gli avanzi di gestione non sono ripartibili tra i Soci ma vengono destinati al patrimonio Sociale.

Il Consiglio Direttivo potrà destinare parte degli avanzi di gestione ad iniziative di carattere mutualistico, Sociale e culturale previa approvazione dell’Assemblea.

Art. 18 Modifiche dello statuto

Il presente Statuto può essere modificato solo con l'approvazione dell'Assemblea dei Soci, col voto favorevole dei due terzi dei presenti votanti che, in questo specifico caso, risultino pari ad almeno il cinquanta per cento più uno degli iscritti aventi diritto al voto.

Art. 19 Dichiarazione liberatoria

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme di legge in materia di asSociazioni.


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